Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA edilizia)

Ultima modifica 3 maggio 2022

Descrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.

La SCIA è un titolo edilizio, al pari della CILA e del Permesso di Costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento.

Il cittadino può allegare alla Scia la documentazione necessaria, ovvero può richiedere, in via preliminare o al momento della presentazione, che i pareri e gli atti di assenso siano acquisiti direttamente dall'Amministrazione comunale (Sportello Unico); in tal caso può iniziare i lavori solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Unico, la comunicazione dell'avvenuta acquisizione di tali atti di assenso (come previsto dall'art. 23-bis del DPR 380 del 2001).

L'Amministrazione comunale, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

La SCIA può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della SCIA ordinaria, non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a SCIA in alternativa al Permesso di Costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/09/2010 e art. 3 D.Lgs. 222 del 2016.

Nell’apposito modello della Scia standardizzato approvato dalla Regione Veneto sono indicati gli interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

 

Normativa di riferimento

art. 3 D.Lgs. n. 222 del 2019;

La SCIA, in vigore dal 31/07/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78. Di recente è stata modificata con il DL 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. Decreto del Fare).

Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/09/2010.

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" art. 19.

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47.

 

Chi deve fare la richiesta

La Scia può essere inviata dagli stessi soggetti che possono presentare la SCIA in alternativa o la richiesta di permesso di costruire, cioè dai titolari di un diritto reale sull'immobile su cui verrà eseguito l'intervento (ad es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. conduttore con l'assenso del locatore).

Documentazione da presentare

Modulo Scia in duplice copia, compilato dal proprietario o avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato;

elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio (art. 11) in relazione al tipo di intervento a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia;

dichiarazione dei dati dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D. Lgs 9/4/2008 n. 81;

pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);

ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (del. Giunta Comunale n. 74 del 26.10.2017):

SCIA e SCIA in alternativa al PdC (artt. 22 e 23 DPR 380/2001)

  • completamento opere senza variazioni 55,00 €        
  • varianti in corso d'opera non incidenti sui volumi o superfici 55,00€       
  • Residenziali in tutte le Z.T.O e A.T.O.
    fino a 200mc complessivi 110,00 €
    da 201 a 600 mc 225,00 €
    da 601 a 1000 mc 350,00 €
    oltre 516,00 €
  • Commerciale, Direzionale, Terziario, Ricettivo, Artigianato di servizio a titolo di esempio non esaustivo (bar, trattorie, negozi, studi professionali, officine, barbieri, estetisti, sedi associazioni, alberghi, cinema, ambulatori, ecc)
    fino a 50 mq complessivi 110,00 €
    da 51 a 150 mq 250,00 €
    oltre 516,00 €      
  • Attività produttive, Artigianato produttivo industriale e zootecnico, altri servizi, a titolo di esempio non esaustivo (laboratori di ricerca, uffici tecnici, istituzioni religiose, annessi rustici)
    fino a 500 mq 250,00 €
    da 501 a 1000 mq 350,00 €
    oltre 516,00 €
  • interventi su impianti di telecomunicazione (nuova, modifica, riconfigurazioni) 516,00 €
  • interventi di cui sopra ma a sanatoria si applica la maggiorazione di (max 516) 100,00 €
  • SCIA per opere di urbanizzazione in aree soggette a PUA
    importo lavori da realizzare fino 40.000€ 250,00 €
    importo lavori da realizzare oltre 40.000€ 516,00 €      

NOTE
- i volumi e superfici indicate si intendono al netto compresi portici, interrati e sottotetti
- qualora il titolo riguardi volumi/superfici con destinazioni diverse i diritti vanno sommati

Tempi del procedimento

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, ovvero dopo il ricevimento da parte dello Sportello Unico della comunicazione di acquisizione dei pareri richiesti.

L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.

In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:

sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;

solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

Costi

I costi relativi alla presentazione della SCIA sono:

€ 77,47 per diritti di segreteria;

Contributo di costruzione. In questi casi il denunciante deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento autodeterminato calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione ed in base alle tabelle vigenti.

Per le modalità di pagamento consultare la pagina al link sotto riportato:

Pagamenti e coordinate bancarie

 

Modulistica

Con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 3 marzo 2015 (BUR n.26 del 17/03/2015) è stata approvata la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 281/1997, secondo le indicazioni delle Conferenze Unificate del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali. Disponibile al seguente link:
Modulistica Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente 

Informativa trattamento dati personali Settore Lavori Pubblici e Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente

Informazioni on-line

E' possibile conoscere lo stato della singola pratica edilizia attraverso il proprio computer, consultando il sito: http://www.comune.fiessodartico.ve.it

I professionisti possono, previa richiesta di password da inoltrare al Settore Edilizia Privata, accedere al servizio GPEWEB di informazione online sull’iter delle pratiche edilizie di loro competenza, visualizzandone tutti i dati.

Per informazioni consultare la pagina Contatti al link sotto indicato:

Contatti Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente


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