Permesso di Costruire

Ultima modifica 3 maggio 2022

Descrizione

 Il Permesso di Costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal Comune che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

Il Testo Unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) dispone che il permesso di costruire è necessario per:

1) interventi di nuova costruzione:

  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
  • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

2) interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia, che trasformano gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere in un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ricompresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione avendone accertato la preesistente consistenza. Nel caso di immobili sottoposti a vincoli di tutela monumentale o paesaggistica, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

L.R. n. 61 del 27 giugno 1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Chi deve fare la richiesta

La domanda di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).

Documentazione da presentare

La domanda di permesso va redatta sull'apposito modello standardizzato predisposto dalla Regione Veneto, compilato e bollato secondo il valore vigente.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto.

Il controllo della completezza formale della documentazione allegata può essere eseguito dai tecnici dell'Ufficio Edilizia Privata, che appongono il visto preliminare facoltativo, prima della presentazione dei progetti. Per l'apposizione del visto preliminare deve essere utilizzata una “check-list” compilata dal progettista e allegata alla domanda di permesso.

Informativa trattamento dati personali Settore Lavori Pubblici e Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente

Altri adempimenti:

ISTAT:
Comunicare il numero identificativo del modello di rilevazione per verificare l’avvenuta compilazione on-line del modello ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE (sito web http:/indata.istat.it/pdc);

Dove presentare

La domanda per il permesso di costruire, completa di tutta la documentazione, preferibilmente viene presentata per il controllo allo Sportello Edilizia Privata, che rilascia attestazione di ricevuta e previa l’avvenuta protocollazione degli elaborati, trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

In alternativa:
la documentazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza Marconi 16 – 30032 Fiesso d’Artico (VE)
consegnata a mano, per posta o per via telematica (documenti firmati digitalmente) con PEC all’indirizzo comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

Modalità di rilascio

Il permesso di costruire viene rilasciato se l'intervento risulta conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l'attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc) .

Dal 14/05/2011 (D.L. 70 del 13/5/2011 convertito con modificazioni con L. n. 106 del 12/07/2011) alle domande di permesso di costruire deve obbligatoriamente essere allegata una relazione del progettista che asseveri la conformità del progetto alla normativa vigente. Dopo l'acquisizione dei pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Responsabile del Settore. L'avviso di rilascio è notificato al richiedente.

Il ritiro del permesso deve avvenire, a cura degli interessati, entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.

Tempi del procedimento

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento esegue l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento. Il permesso è rilasciato dal dirigente responsabile entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni complessivi per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso). Se l'immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l'adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda.

Il termine per l'istruttoria è interrotto se viene effettuata dal Responsabile del procedimento la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il Responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.

Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001.

Durata del Permesso

L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dal rilascio del permesso e deve essere comunicato al Comune.

I lavori devono essere ultimati entro tre anni dall'inizio.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto.

Se le opere non risultano ultimate nei termini di validità deve essere presentata una nuova richiesta di permesso o una SCIA alternativa, oppure una SCIA se le opere residue possono essere realizzate con tale titolo.

Costi

I costi del permesso di costruire sono:

Il contributo di costruzione, il cui importo è determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe disposte dall’Amministrazione (attualmente vigenti con provvedimenti di G.C. n.83, 84 e 85 del 12.12.2013);

i diritti di segreteria (del. Giunta Comunale n. 74 del 26.10.2017):

Permesso di Costruire o SCIA (artt. 22 e 23 DPR 380/2001)
completamento opere senza variazioni 55,00 €        
varianti in corso d'opera non incidenti sui volumi o superfici 55,00 €        
PDC o SCIA per interventi cimiteriali (tombe famiglia, ecc) 80,00 €        
Residenziali in tutte le Z.T.O e A.T.O.
fino a 200mc complessivi 110,00 €      
da 201 a 600 mc 225,00 €      
da 601 a 1000 mc 350,00 €      
oltre 516,00 €      

Commerciale, Direzionale, Terziario, Ricettivo, Artigianato di servizio
a titolo di esempio non esaustivo (bar, trattorie, negozi, studi professionali, officine, barbieri, estetisti, sedi associazioni, alberghi, cinema, ambulatori, ecc)
fino a 50 mq complessivi 110,00 €      
da 51 a 150 mq 250,00 €      
oltre 516,00 €      

Attività produttive, Artigianato produttivo industriale e zootecnico, altri servizi, a titolo di esempio non esaustivo (laboratori di ricerca, uffici tecnici, istituzioni religiose, annessi rustici)
fino a 500 mq 250,00 €      
da 501 a 1000 mq 350,00 €      
oltre 516,00 €      
- interventi su impianti di telecomunicazione (nuova, modifica, riconfigurazioni) 516,00 €      

- interventi di cui sopra ma a sanatoria si applica la maggiorazione di (max 516) 100,00 €      
- Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica e varianti a

destinazione finale
residenziale e agricola 300,00 €      
non residenziale  516,00 €      
- Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione in aree soggette a PUA o Permesso Convenzionato importo lavori da realizzare fino 40.000 - 250,00 €      
importo lavori da realizzare oltre 40.000 - 516,00 €      
NOTE
- i volumi e superfici indicate si intendono al netto compresi portici, interrati e sottotetti
- qualora il titolo riguardi volumi/superfici con destinazioni diverse i diritti vanno sommati

l'imposta di bollo pari a € 16,00 da apporre sull’istanza e sul provvedimento.

Per le modalità di pagamento consultare la pagina al link sotto riportato:

Pagamenti e coordinate bancarie

Prima del ritiro del permesso deve essere versato il contributo di costruzione.

 

Modulistica

Con deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 3 marzo 2015 (BUR n.26 del 17/03/2015) è stata approvata la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 281/1997, secondo le indicazioni delle Conferenze Unificate del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali. Disponibile al seguente link:
Modulistica Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente

Informazioni on-line

E' possibile conoscere lo stato della singola pratica edilizia attraverso il proprio computer, consultando il sito: http://www.comune.fiessodartico.ve.it

I professionisti possono, previa richiesta di password da inoltrare al Settore Edilizia Privata, accedere al servizio GPEWEB di informazione online sull’iter delle pratiche edilizie di loro competenza, visualizzandone tutti i dati.

Per informazioni consultare la pagina Contatti al link sotto indicato:

Contatti Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente


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