Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA in alternativa)

Ultima modifica 3 maggio 2022

In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati, mediante SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alcuni interventi edilizi di consistenza maggiore rispetto a quelli soggetti a SCIA in alternativa al Permesso di Costruire (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), come previsto dall'art. 23 del DPR 380/2001.

Gli interventi che consentono l'uso della SCIA alternativa sono:

  • interventi di ristrutturazione edilizia, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle Zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. (Art. 10 comma 1 lett. C del DPR 380/01);
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o ricognizione di quelli vigenti. E' prevista anche la possibilità che il progetto sia asseverato da apposita relazione tecnica che attesta che il piano contiene le predette precise disposizioni (art. 22 comma 3 lett. B del DPR 380/01).;
  • interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (art. 22 comma 3 lett. C del DPR 380/01).

Nel caso in cui venga utilizzata la SCIA alternativa in luogo del permesso di costruire, è dovuto il pagamento del contributo di costruzione e permangono le stesse responsabilità penali, civili e amministrative previste in caso di interventi realizzati in difformità dal permesso di costruire.

 

Normativa di riferimento

Regolamento edilizio art. 5.

art. 3 del D.Lgs. n. 222 del 2016;

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

L. n. 443 del 21 dicembre 2001 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

L. 1086/1971 (opere in cemento armato) e D.M. 14/1/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circolare 2/2/2009 n. 617;

L. 10/1991, D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 e successive modificazioni (risparmio energetico);

L. 46/1990 (norme per la sicurezza degli impianti), D.M. 37/2008;

L. 13/1989, L.104/1992 e D.M. 236/1989, L.R. 16/2007, DGR 509 del 2/3/2007 e 1428 del 6/9/2011 (Barriere architettoniche);

D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli edifici);

D.P.R. 151 dell'1/8/2011 (prevenzione incendi);

D.Lgs. 152/2006 e deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 dell'8/8/2008 per la gestione delle terre e rocce da scavo (Norme in materia ambientale);

D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 5/12/1997 (inquinamento acustico);

L.R. 17/2009 (inquinamento luminoso);

art. 79-bis L.R. 61/85 e DGRV 2774 del 22/9/2009 (lavori in quota).

 

Chi può fare la richiesta

La SCIA in alternativa deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, servitù, ecc.) sul bene oggetto dell'intervento edilizio, ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).

Documentazione da presentare

Modello di Segnalazione Certificata Inizio Lavori, da presentare in duplice copia al Settore Edilizia Privata. Una copia, da cui risulta la data di presentazione, viene restituita dall'ufficio e deve essere conservata in cantiere, unitamente all'elenco di quanto presentato a corredo del progetto e a tutti gli atti di assenso eventualmente necessari (pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc.) ed esibita in caso di controlli sull'attività urbanistico edilizia.

ALLEGATI:

elenco della documentazione presentata a corredo del progetto;

tutta la documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio per la presentazione dei progetti in relazione a ciascun tipo di intervento in triplice copia;

ricevuta del pagamento degli oneri concessori;

Informativa trattamento dati personali Settore Lavori Pubblici e Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente

Si evidenzia che, se richiesto in relazione allo specifico intervento, deve essere prodotta la documentazione e/o osservate tutte le prescrizioni come previsto da:

L. 1086/1971 (opere in cemento armato) e D.M. 14/1/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circolare 2/2/2009 n. 617;

L. 10/1991 (risparmio energetico), D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06 e successive modificazioni;

L. 46/1990 (norme per la sicurezza degli impianti), D.M. 37/2008;

L. 13/1989,  L. 104/1992 e D.M. 236/1989, L.R. 16/2007, DGR 509 del 2/3/2007 e 1428 del 6/9/2011 (Barriere architettoniche);

D.M. 37/2008 (installazione degli impianti all'interno degli edifici);

D.P.R. 151 dell'1/8/2011 (prevenzione incendi);

D.Lgs. 152/2006 e deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 dell'8/8/2008 per la gestione delle terre e rocce da scavo (Norme in materia ambientale);

D.P.C.M. 14/11/1997 e D.P.C.M. 5/12/1997 (inquinamento acustico);

L.R. 17/2009 (inquinamento luminoso);

art. 79-bis L.R. 61/85 e DGRV 2774 del 22/9/2009 (lavori in quota).

Tempi del procedimento

I lavori previsti dalla SCIA non possono essere iniziati prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione (art. 23 co. 1 del DPR 380/2001).

Nel caso di interventi su immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004 n. 42) il termine di 30 giorni decorre dal rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso in cui, nei 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia, l'ufficio riscontri l'assenza di una o più delle condizioni previste dalla legge, ordina di non dare inizio ai lavori.

L'interessato potrà presentare una nuova denuncia se le condizioni mancanti possono essere integrate.

La SCIA ha un termine massimo di efficacia di tre anni. Al termine dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori e inviato il certificato di collaudo sottoscritto dal professionista.

Costi

I costi relativi alla presentazione della SCIA sono:

Permesso di Costruire o SCIA (artt. 22 e 23 DPR 380/2001)
completamento opere senza variazioni 55,00 €        
varianti in corso d'opera non incidenti sui volumi o superfici 55,00 €        
PDC o SCIA per interventi cimiteriali (tombe famiglia, ecc) 80,00 €        
Residenziali in tutte le Z.T.O e A.T.O.
fino a 200mc complessivi 110,00 €      
da 201 a 600 mc 225,00 €      
da 601 a 1000 mc 350,00 €      
oltre 516,00 €      

Commerciale, Direzionale, Terziario, Ricettivo, Artigianato di servizio
a titolo di esempio non esaustivo (bar, trattorie, negozi, studi professionali, officine, barbieri, estetisti, sedi associazioni, alberghi, cinema, ambulatori, ecc)
fino a 50 mq complessivi 110,00 €      
da 51 a 150 mq 250,00 €      
oltre 516,00 €      

Attività produttive, Artigianato produttivo industriale e zootecnico, altri servizi, a titolo di esempio non esaustivo (laboratori di ricerca, uffici tecnici, istituzioni religiose, annessi rustici)
fino a 500 mq 250,00 €      
da 501 a 1000 mq 350,00 €      
oltre 516,00 €      
- interventi su impianti di telecomunicazione (nuova, modifica, riconfigurazioni) 516,00 €      

- interventi di cui sopra ma a sanatoria si applica la maggiorazione di (max 516) 100,00 €      
- Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica e varianti a

destinazione finale
residenziale e agricola 300,00 €      
non residenziale  516,00 €      
- Permessi di Costruire per opere di urbanizzazione in aree soggette a PUA o Permesso Convenzionato importo lavori da realizzare fino 40.000 - 250,00 €      
importo lavori da realizzare oltre 40.000 - 516,00 €

Contributo di costruzione. In questi casi il denunciante deve allegare alla DIA la ricevuta del versamento autodeterminato calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione ed in base alle tabelle vigenti.

Per le modalità di pagamento consultare la pagina al link sotto riportato:

Pagamenti e coordinate bancarie

 

Modulistica

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1583 del 10 novembre 2015 [Bur n. 112 del 27 novembre 2015] è stata approvata la modulistica unificata per la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire.

Disponibile al seguente link:
Modulistica Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente

Dove presentare

La documentazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune
Piazza Marconi 16 – 30032 Fiesso d’Artico (VE)
consegnata a mano, per posta o per via telematica (documenti firmati digitalmente) con PEC indirizzo: comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

Informazioni on-line
E' possibile conoscere lo stato della singola pratica edilizia attraverso il proprio computer, consultando il sito: http://www.comune.fiessodartico.ve.it

I professionisti possono, previa richiesta di password da inoltrare al Settore Edilizia Privata, accedere al servizio GPEWEB di informazione online sull’iter delle pratiche edilizie di loro competenza, visualizzandone tutti i dati.

Per informazioni consultare la pagina Contatti al link sotto indicato:

Contatti Settore Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente


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