Assegnazione Minialloggi Comunali per Anziani

Ultima modifica 7 marzo 2022

Dove

Ufficio Servizi Sociali 
Municipio

Piazza Marconi,16 
30032 – Fiesso D’Artico (VE)

Quando

 Lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00

Martedì dalle 15.00 alle 17.45

Contatti

 Peron Pierantonio

 tel. 041.5137135

e-mail: casa@comune.fiessodartico.ve.it

Descrizione

L'Assegnazione dei Minialloggi Comunali per Anziani avviene mediante bando pubblico pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fiesso d’Artico per un periodo minimo di 30 gg.

Requisiti del richiedente

Per la partecipazione al bando i soggetti interessati devono avere i seguenti requisiti:

-          cittadini  italiani  residenti nel Comune di Fiesso d’Artico e nel rispetto degli  accordi internazionali, con  le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea, nonché gli stranieri extracomunitari in  possesso  di  Carta di Soggiorno o Permesso di Soggiorno  con  validità illimitata sempre residenti nel Comune di Fiesso d’Artico;

-          non titolarità di diritti di proprietà, uso e abitazione su alloggio/i  o  parti di essi,  per i quali  il sei per cento del  valore catastale  complessivo sia  superiore al  cinquanta per cento  di  una  pensione minima INPS annua,  ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

-          fisicamente  e  psicologicamente  autosufficienti,  pur considerando  ed  anzi privilegiando  soggetti  che abbiano menomazioni stabili legate a malattie congenite od acquisite per causa lavoro o per la precarietà delle condizioni igieniche ed ambientali dell'abitazione precedente.  Nel caso della coppia si intenderà autosufficienza complessiva;

-          età pari o superiore ai 65 anni; nel caso della coppia (coniugi e conviventi more uxorio) uno dei due potrà avere età inferiore ai 65 anni; in deroga all'età, sulla base della relazione dell’Assistente Sociale, possono essere esaminate domande di cittadini che si trovano in condizioni di disagio tali da giustificare una considerazione particolare e specifica del proprio stato personale.

-          residenti a Fiesso d’Artico;

-          persone con situazioni socio-economiche difficili,  sole o con parenti  in condizioni socio-economiche  tali da non essere in grado di fornire un'assistenza adeguata al congiunto;

-          ISEE non superiore alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Modalità di richiesta

La domanda di assegnazione deve essere presentata/inviata all'Ufficio Protocollo del Comune di Fiesso d’Artico nei termini indicati nel bando pubblico e redatta nell’apposito modulo disponibile nel sito del Comune.               

Alla domanda va allegata tutta la documentazione necessaria per ottenere particolare punteggio e che è espressamente indicata nella domanda stessa, copia di documento di identità e attestazione ISEE. Il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio.

Il Comune si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

Documentazione da presentare:

-          Documento di riconoscimento valido;

-          Copia dichiarazione ISEE

-          Per cittadini stranieri extracomunitari: carta di soggiorno, permesso  di  soggiorno   non  scaduto o  ricevuta della richiesta di rinnovo;

  •          Certificazioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti specifici.

Informativa trattamento dati personali Ufficio Casa-Biblioteca

Iter

A seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 gg del Bando e raccolta delle domande, viene pubblicata la graduatoria provvisoria per 15 gg consecutivi sempre all’Albo Pretorio, con l’indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente.

Entro 10 gg dal termine della pubblicazione i richiedenti possono presentare ricorso.

Entro 15 gg dal termine per la presentazione dei ricorsi, il Responsabile del Settore competente provvede alla formazione della graduatoria definitiva e all’assegnazione degli alloggi mediante convenzione.

L’assegnazione viene formalizzata con atto del Responsabile del Settore competente, comunicata tramite lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento all’assegnatario.

L’assegnatario deve comunicare, nel termine di 30 gg., il proprio consenso all’assegnazione stessa e la propria disponibilità a sottoscrivere la relativa convenzione d’uso.

Entro i successivi 30 gg. dal ricevimento al protocollo Comunale di tale consenso, si procede alla sottoscrizione della convenzione.

Nel termine di 10 gg, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione, l’assegnatario viene immesso nel possesso dell’immobile, previo apposito verbale di verifica dello stato dell’immobile da parte del competente Ufficio Tecnico.

Tempi

La graduatoria ha validità almeno per due anni dalla data della sua approvazione e, dopo i due anni, viene riformulata qualora ci sia la disponibilità di un nuovo alloggio.

Note

L’assegnazione dei Minialloggi agli aventi diritto avviene secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva, dopo aver verificato la permanenza nell’aspirante assegnatario dei requisiti per l’assegnazione. Il requisito del limite di reddito deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Normativa di riferimento

“REGOLAMENTO PER LA  GESTIONE DEI MINIALLOGGI COMUNALI PER ANZIANI” Deliberazione di C.C. n. 41 del 26.11.2012 e successive modifiche e integrazioni (disponibile nel sito del Comune).

Modulistica

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune o disponibile presso i Servizi Sociali - Ufficio Casa.

Reclami, ricorsi e opposizioni

In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

 

 

 

 


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot