Assegnazione in Locazione Alloggi E.R.P.

Ultima modifica 7 marzo 2022

E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)

 

Dove

Ufficio Servizi Sociali 
Municipio

Piazza Marconi,16 
30032 – Fiesso D’Artico (VE)

Quando

Lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00

Martedì dalle 15.00 alle 17.45

Contatti

Peron Pierantonio

 tel. 041.5137135

e-mail: casa@comune.fiessodartico.ve.it

Descrizione

Gli alloggi E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) vengono assegnati per “soddisfare il fabbisogno abitativo primario nonché di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari e di categorie sociali in condizioni di svantaggio” secondo la normativa prevista dalla L. R. 39 del 3/11/2017.
In generale ogni 2 anni il Comune pubblica un bando, per 30 giorni consecutivi, che riporta dettagliatamente i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti, le modalità e i termini di presentazione della domanda di assegnazione, di formazione della graduatoria, di assegnazione degli alloggi, di determinazione dei canoni di locazione.

Requisiti del richiedente (art. 25 L.R. n. 39/2017)

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

  1. cittadini italiani;
  2. cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
  3. titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8.1.2007, n.3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
  4. titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
  5. stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
  2. non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
  3. non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
  4. non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
  5. situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.210 per il 2020, rivalutato annualmente;
  6. non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata/inviata all’Ufficio Protocollo Comunale (in caso di consegna a mano e di invio postale l’indirizzo di destinazione è: Piazza Marconi 16, cap 3032, Fiesso d’Artico; in caso di invio telematico, l’indirizzo pec di destinazione è:  comunefiessodartico.ve@legalmail.it).

Il modello di domanda e l’avviso completo del bando (con alcuni modelli di autocertificazione), con i relativi termini di scadenza e modalità di presentazione, sono disponibili, nel periodo in cui è attivo il bando, nel sito web comunale o presso l’Ufficio Casa del Comune di Fiesso d’Artico.

 

Documentazione principale da allegare

1.Carta d’identità

2.ISEE valido per l’anno in corso

3.Permesso di soggiorno

4.Autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza

5.Autocertificazione di residenza storica (nella Regione Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni).

6.Autocertificazione di anzianità in graduatoria ERP.

7.Delega di caricamento dati domanda ERP.

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Iter

Istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie come previsto dal Bando e a cura di ATER Venezia. Approvazione delle graduatorie da parte del Comune e pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Tempi

Il Bando, che può essere annuale o biennale a seconda della disponibilità o meno di alloggi, viene attivato indicativamente tra ottobre e novembre.

La graduatoria provvisoria e quella definitiva vengono approvate dal Comune e pubblicate per 30 gg nell'Albo Pretorio Comunale.

La graduatoria definitiva è, indicativamente, attiva nel secondo semestre dell’anno successivo all'indizione del bando.

Contribuzione a carico del cittadino

Non vi è contribuzione a carico del cittadino eccetto che per la marca da bollo prevista per legge.

Note

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli aventi diritto avviene secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva, dopo aver verificato la permanenza nell’aspirante assegnatario dei requisiti per l’assegnazione. Il requisito del limite di reddito deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. 

Normativa di riferimento

Legge Regione Veneto n. 39 del 3 novembre 2017 “NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”.

Modulistica

I moduli sono scaricabili dal sito del Comune o disponibili presso l’Ufficio Casa dopo la pubblicazione del bando di concorso.

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Reclami, ricorsi e opposizioni

In conformità a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L. 241/90 verso il provvedimento di non concessione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034 e successive modificazioni), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dal ricevimento della comunicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

 

 


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