Amianto

Ultima modifica 11 settembre 2019

Amianto

Con la legge 27 marzo 1992, n. 257 è stata vietata, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l'estrazione e l'importazione di amianto e dei prodotti che lo contengono. 

fonti: Regione Veneto e ARPAV.

 

Adempimenti

per i proprietari di edifici e/o amministratori di condominio: obbligo di censimento della presenza di amianto libero o in matrice friabile negli edifici pubblici, nei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e nei blocchi di appartamenti (il censimento nelle singole unità abitative private è indicato dal DPR 8/8/94 come facoltativo). 

per le imprese di smaltimento e/o bonifica:

obbligo di conseguimento degli attestati di abilitazione per gli operatori (art. 10 L. 257/92 e art. 10 DPR 8.8.1994) e di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori dei rifiuti per le imprese (art. 30 comma 8 del D.Lgs 22/97, in riferimento al D.M. del 5 febbraio 2004). L’Albo è tenuto presso le Camere di Commercio (per informazioni albo.smaltitori@ve.camcom.it) ;

presentazione al Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell’AULSS territorialmente competente del “piano di lavoro” o della “notifica” prima della realizzazione degli interventi di bonifica (art. 250 e 256 D.Lgs. 81/08. Con DGR n. 265 del 15.03.2011 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto”. Il documento, superando le precedenti indicazioni regionali in applicazione di quanto stabilito dal titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08, prevede forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza, anche tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI);

invio di una relazione sull’attività di bonifica realizzata, alla Regione ed allo SPISAL dell’AULSS territorialmente competente, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno di attività, secondo lo schema delineato dall’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Atti e documenti

Legge n° 257 del 27 marzo 1992: "Norme relative alla cessazione dell'impiego di amianto" [pdf 150KB]

D.P.R. n° 8 dell'8 agosto 1994: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto." [pdf 161KB]

Circolare Ministeriale: Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 comma 2 del D.LGS.9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 [pdf 2,4MB]

DGR n°265 del 15 marzo 2011: Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.

Relazione attività bonifica amianto. Anno  2012. (art.9 Dlgs 257/92)

Relazione attività bonifica amianto. Anno 2013. (art. 9 Dlgs 257/92)

 

Obbligo di Comunicazione

Il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio che viene a conoscenza della presenza di amianto friabile nell’edificio, ha l’obbligo (art. 12 DPR 8/8/1994) di darne comunicazione all’ARPAV. 
Ai fini del censimento della presenza di amianto nel territorio regionale, all’atto della comunicazione dovranno essere forniti i seguenti dati:
a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
telefono
denominazione della società (per le società indicare i dati del legale
rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
codice fiscale/partita IVA;
telefono, telefax;

b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO
indirizzo;
uso a cui è adibito;
tipo di prefabbricato;
prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto-cemento;
non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.

c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 
(indicare il tipo di materiale e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
pannelli interni;
altri materiali

L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione all’ARPAV è soggetta a sanzioni amministrativa e costituisce fonte di responsabilità del proprietario o amministratore per inosservanza delle attribuzioni ex art. 1130 cod. civ.
Nel caso vi sia il sospetto che nell’edificio vi sia presenza di amianto, dovrà essere affidata la verifica ad un tecnico qualificato. Le eventuali analisi di materiali prelevati dovranno essere effettuate presso laboratori in possesso di specifica certificazione di qualità.
Se l’individuazione di amianto avviene nel corso di interventi di manutenzione, si dovranno sospendere i lavori e il proprietario/amministratore, dovrà darne comunicazione all’ARPAV. Per il proseguimento delle attività si applicheranno i contenuti del capo III del D.Lgs. 81/2008 relativo alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

 

Contatti

Ulteriori informazioni e modalità sono reperibili, oltre che all'indirizzo della Regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rifiuti-siti-inquinati anche nel sito dell'ARPAV qui: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/amianto.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot